| Detrazioni
fiscali
I prodotti possono essere soggetti a detrazione fiscale
a seconda delle leggi in vigore nei differenti Paesi europei.
In Italia le detrazioni accessibili sono:
Detrazione 36%
Informazioni e documenti IRPEF 36% LEGGE 449/97 e successive
modifiche
E’ prevista la possibilità di detrarre dalle
imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il
recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino
ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione,
da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione
per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in
casi particolari) anni.
Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00
si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 19.680,00
in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta
di € 1.968,00 (o € 3.936,00) per ogni anno.
* 10 anni se l'età del contribuente è inferiore
a 75 anni
* 5 anni se l'età del contribuente è tra 75
e 80 anni
* 3 anni se l'età del contribuente è superiore
a 80 anni
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono
ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul
territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione
dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente
ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota
spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno
in questione.
* Restauro e Manutenzione straordinaria
* Lavori finalizzati al RISPARMIO ENERGETICO
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli
elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese
sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, i LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli appartamenti
e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, anche
le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione
di un caminetto e/o di una stufa, per la realizzazione e/o
il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere
del beneficio fiscale.
in questo caso la detrazione e’ ammessa per l’acquisto
e per l’installazione di tutti i nostri caminetti
e stufe a legna ed a pellet .
Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della
detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle
categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978
n. 457.
Questi gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi
energetici di cui alla legge 9/1/1991 n. 10 e d.p.r. 26/8/1993
n. 412
in questo caso la detrazione e’ ammessa per l’acquisto
e per l’installazione dei nostri caminetti e stufe
a legna ed a pellet con un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 70%.
* 4.a) Comunicazione di inizio lavori : prima dell’inizio
dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio
delle imposte competente per territorio la comunicazione
di inizio lavori, redatta su apposito modello, a cui devono
essere allegate :
copia della concessione/autorizzazione edilizia (per gli
interventi rientranti nell’ambito della manutenzione
straordinaria, del restauro e risanamento conservativo,
della ristrutturazione edilizia), o della comunicazione
di inizio lavori ( per gli interventi che rientrano nell’ambito
del conseguimento di risparmio energetico)
i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda
di accatastamento)
la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI
pagata a decorrere dal 1997, se dovuta
solo per gli interventi rientranti nell’ambito del
conseguimento di risparmio energetico, dichiarazione del
produttore attestante la conformità del prodotto
ai requisiti previsti dalla Legge 10/91 e D.P.R. 26/8/1993
n. 412
* 4.b) Comunicazione alla ASL : contestualmente alla comunicazione
agli uffici finanziari, deve essere inviata all’Azienda
sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
con le seguenti informazioni :
generalità del committente dei lavori e ubicazione
degli stessi natura dell’intervento da realizzare
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori
data di inizio dell’intervento di recupero
* 4.c) Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario
* 4.d) Altri adempimenti : al termine dei lavori i contribuenti
interessati devono
per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000
euro produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli
ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico
abilitato all’esecuzione dei lavori;
conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese
per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la
ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento. |
Detrazione 55%
La Finanziaria 2008 al comma 24, lettera
a), ha stabilito la proroga al 2010 della detrazione del
55% vincolando alla definizione di nuovi valori limiti di
fabbisogno energetico e di trasmittanza, più ridotti
di quelli previsti dal Dlgs 192/2005.
La sostituzione del generatore di calore con altro alimentato
a biomasse combustibili può accedere alla detrazione
fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando
pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale, poiché trattasi di fonte rinnovabile.
Il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi
di efficienza energetica individuati dal D.M. 11/03/2008
(ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
devono avere: un'efficienza compatibile con la classe 3
della norma EN 303-5. rispettare i limiti di emissione di
cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati
da norme regionali, ove presenti; utilizzare biomasse combustibili
ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato
X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 , e successive modifiche e integrazioni.
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono
gli interventi che evidenziano un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non superiori
ai valori riportati nell'allegato A del decreto ministeriale
11 marzo 2008. Il risparmio è misurato in base agli
indici riportati nella tabella dell'allegato A del Decreto,
elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio
è classificato (residenziale o altri edifici), della
zona climatica in cui e' situato e del rapporto di forma
che lo stesso presenta.
Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si
deve ritenere che la categoria degli "interventi di
riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento,
o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione
energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza
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